IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911,
n.  278,  per  le  cooperative  e  i loro consorzi ammessi a pubblici
appalti;
  Visti  i  regi  decreti 30 dicembre 1926, n. 2288, convertito nella
legge  13  dicembre  1927,  n.  2499  e  11  dicembre  1930, n. 1882,
convertito  nella  legge  4  giugno 1931, n. 998, contenenti norme di
vigilanza sulle societa' cooperative;
  Visto il titolo VI, capo I del Codice civile, Libro V;
  Visti  il  regio  decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, che approva il
testo  unico  delle  leggi  sul bollo ed il regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3269, contenente il testo unico delle leggi sul registro;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di  concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia,
per  i  lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per le finanze,
per il tesoro e per l'industria e commercio;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:
                               Art. 1.
                             (Vigilanza)

  La  vigilanza  che le leggi in vigore stabiliscono sulle societa' e
sugli enti cooperativi e loro consorzi e' attribuita al Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale, eccettuati i casi in cui norme
speciali dispongano diversamente.
  Le  cooperative  comprese  nell'elencazione  dell'art.  5 del regio
decreto-legge  12  marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo
1938,   n.   141   e  successive  modificazioni,  nonche'  quelle  di
assicurazione disciplinate dal regio decreto-legge 29 aprile 1923, n.
966, non sono soggette alle norme di vigilanza stabilite dal presente
decreto.
  Il  Ministero  dell'industria  e  commercio  e  la  Banca  d'Italia
trasmetteranno  pero  annualmente  al  Ministero  del  lavoro e della
previdenza-sociale,  un elenco aggiornato delle dette cooperative con
tutte  le  indicazioni  necessarie  per  la  loro,  iscrizione  nello
schedario generale della cooperazione di cui all'art. 15 del presente
decreto.